27 agosto 2021

Passaporto per gli animali domestici

Sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE
Il passaporto per gli animali domestici in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina. Per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario il Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 prevede la necessità della identificazione degli animali:
  • tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011
  • tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore)
  • con il possesso di uno specifico Passaporto individuale - documento di identificazione dell'animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013).
 
Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell'animale. Inoltre, in applicazione dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 576\2013 “Misure transitorie relative ai documenti di identificazione”, il passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.
 
Il passaporto per gli animali domestici, di forma tipografica standard, redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE. Deve contenere:
  • dati anagrafici
  • elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale
  • visite mediche
  • eventuali trattamenti contro l'echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni).
 
La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all’allegato III, del Regolamento (UE) 576/2013. Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.
 
Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals sono consultabili le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali. In questo caso gli animali, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); inoltre nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Il passaporto per gli animali domestici deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica.   

I trattamenti per l’echinococco multilocularis sono disciplinati dal Regolamento Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017.
In alcuni Paesi europei, infine, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
 
A cura della Redazione di Avion Tourism Magazine
Fonte testo: Ministero della Salute italiano
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