27 aprile 2020
Le disposizioni in materia di ingresso in Italia
I viaggi in aereo, le misure di protezione da adottare e gli spostamenti consentiti in Italia durante la "Fase 2"
Secondo quanto pubblicato nel nuovo DPCM del 26 aprile 2020, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono in vigore nuove Disposizioni in materia di ingresso in Italia.
Il trasporto aereo in Italia
Nelle Disposizioni in materia di ingresso in Italia del DPCM del 26 aprile 2020 vengono elencate alcune misure all'Art. 4 relative al trasporto aereo, così specificate:
Dichiarazione
Chiunque intende fare ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo (la normativa è valida anche per il trasporto marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre) è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione di:
motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto DPCM del 26 aprile 2020;
indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Misurazione della temperatura dei singoli passeggeri
I vettori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
Misure organizzative nel settore del trasporto aereo
I vettori sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, e cioè:
Distanza interpersonale di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.
Informazione sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.
Sanificazione e igienizzazione dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.
Installazione di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.
Vendita contingentata dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Comunicazione a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.
Durante il viaggio aereo distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzi di protezione individuale
I vettori sono tenuti ad adottare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurando in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
Asintomatici in ingresso in Italia
Le persone che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 DPCM del 26 aprile 2020 non si applicano:
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Il DPCM del 26 aprile 2020 in merito alle Disposizioni in materia di ingresso in Italia prevede l'applicazione del punto a) dell'Art. 1, ovvero gli spostamenti consentiti sul territorio italiano:
Spostamenti consentiti in Italia
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:
comprovate esigenze lavorative
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Trasferimenti da una Regione italiana all'altra
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per:
comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per quanto riguarda gli aspetti sanitari relativi alle modalità della sorveglianza sanitaria, l’isolamento fiduciario, l'insorgenza di sintomi COVID-19, l'Autorità sanitaria, la certificazione ai fini INPS e tutte le avvertenze, obblighi e divieti si rimanda alla lettura completa del DPCM del 26 aprile 2020 e sul sito del Ministero della Salute con la situazione Covid-19 in Italia.
A cura di Alisè Vitri
Fonte testo: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
Visual: Sisterscom.com / Shutterstock
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