04 marzo 2021
Obblighi per i viaggiatori provenienti in Italia dall'estero
Misure di contenimento del contagio nel nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 per chi entra in Italia da stati esteri
Chiunque fa ingresso (per qualsiasi durata) nel territorio italiano da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:
- indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7.
Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio Italiano al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- I viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, si impegnano a comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID−19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;
- I passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andrà sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro.
ELENCO DEI PAESI E RELATIVE LIMITAZIONI
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
- Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione.
- Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco C nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
- Non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale, salvo che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia si sia transitato o soggiornato in Paesi dell' Elenco D e dell' Elenco E.
- Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
- In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
- Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
- Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Elenco D
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
- In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
- Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
- Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
- Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Regole specifiche sono state adottate per alcuni Paesi.
Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord e Brasile
- Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, motivi di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Non sono consentiti spostamenti per turismo
- Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
- All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
- È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
- Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio all’azienda sanitaria locale.
A cura della Redazione
Fonte testo: Ufficio Stampa Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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