20 febbraio 2020
Diritti del passeggero con disabilità e mobilità ridotta
Quali sono i diritti di un passeggero con disabilità o mobilità ridotta?
Tutti i passeggeri che hanno difficoltà nell'uso del mezzo di trasporto aereo per:
- qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea)
- handicap mentale
- qualsiasi altra causa di disabilità
- ragioni di età
hanno diritto a forme di tutela ed assistenza per poter intraprendere il proprio viaggio.
Passeggeri e disabili in aeroporto. Foto: Copyright © Sisterscom.com / Shutterstock
Le tutele si applicano:
- a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario
- a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria.
Le tutele non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
Se un passeggero a ridotta mobilità (PMR) è in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione, la compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare di accettare la prenotazione o di imbarcare il passeggero con la necessaria assistenza dovuta.
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo:
- per motivi di sicurezza
- se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del PMR.
Il rifiuto all'imbarco viene applicato per dare massima priorità alla sicurezza dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e in generale di tutti i passeggeri, specialmente in caso di abbandono dell’aeromobile dovuto ad emegenze che possono verificarsi durante il volo.
In caso di rifiuto, la compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico devono:
- informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e se il passeggero lo richiede fornire, entro cinque giorni lavorativi, le motivazioni per iscritto.
- proporre un volo alternativo o il rimborso del biglietto
La compagnia aerea deve, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, assegnare i posti richiesti dal PMR e dal suo eventuale accompagnatore.
Se il passeggero PMR non è autonomo, la compagnia aerea può richiedere che sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria svolgere funzioni quali:
- respirare con ossigeno supplementare,
- alimentarsi,
- sollevarsi dal posto a sedere alla sedia a rotelle di bordo,
- comunicare,
- fruire dei servizi igenici,
- prendere medicinali.
Nel caso di disabili visivi il personale di cabina può assistere il passeggero aprendogli le confezioni e può assistere il passeggero DPR per spostarsi nella cabina mediante la sedia a rotelle di bordo.
Per approfondimenti potrebbe interessarti:
- Assistenza ai passeggeri con disabilità e ridotta mobilità
- Reclami per disservizi nell'assistenza ai passeggeri con disabilità o ridotta mobilità
Testi di Alisè Vitri
Fonte testo: www.europa.eu, Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile); www.enac.gov.it
Foto: Sisterscom.com / Shutterstock
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.
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