28 settembre 2018

Smarrimento o danneggiamento del bagaglio

Cosa devo fare se il mio bagaglio è stato smarrito o danneggiato?
Se all'arrivo a destinazione non viene riconsegnato o risulta danneggiato il bagaglio registrato (per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento.
 
 
Nell'aeroporto d'arrivo, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and Found, bisognerà compilare gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
 
Il bagaglio registrato è quello consegnato alla compagnia aerea al momento del Chek-in, per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non accessibile al passeggero durante il volo. Tali bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.
 
Smarrimento del bagaglio
Se entro 21 giorni dall’apertura del PIR non sono state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare una documentazione dettagliata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
 
Ritovamento del bagaglio
In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la documentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.
 
Documentazione richiesta per i risarcimenti
  • Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
  • Originale del modulo PIR rilasciato in aeroporto
  • Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
  • Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito
  • Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato
  • Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
  • Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero.
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
  • Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollodell’Aja del 28 settembre 1955
  • Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
  • Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
  • Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
  • Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili”.
 
Testi di Alisè Vitri
Pubblicato il 04 Aprile 2018
Foto: Sisterscom.com, Shutterstock
Fonte: www.europa.eu, Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) www.enac.gov.it
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